Internet. La Corte di Giustizia europea ribadisce il diritto all'oblio

di Euroroma 20/05/2014 ECONOMIA E WELFARE
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Se ne discuteva da tempo visto la delicatezza dell’argomento e la sensibilità che il tema suscita nell’ambito dei “nuovi” diritti civili. La Corte di Giustizia Europea ha promulgato una sentenza lo scorso 13 maggio, nella causa C-131/12, in cui si definisce chiaramente che i motori di ricerca devono garantire il diritto dei cittadini europei ad essere “dimenticati”, rimuovendone i dati personali non più rilevanti.

Infatti occorre ricordare che il gestore di un motore di ricerca sul web è responsabile del trattamento dei dati personali che compaiono sulle pagine di siti terzi. Di conseguenza il gestore, in caso di legittimo esercizio, da parte dell’utente, del proprio diritto alla privacy e all’oblio (cioè ad essere “dimenticati” quando le informazioni presenti sul motore di ricerca siano inadeguate, irrilevanti o non più pertinenti), è obbligato a sopprimere, dall’elenco dei risultati di ricerca, i link verso pagine web pubblicate da siti terzi e contenenti i dati personali dell’utente stesso.

A questo si è giunti poiché un cittadino spagnolo,  nel caso portato all’attenzione della Corte, inserendo il proprio nome nel motore di ricerca di Google, rilevava che nell’elenco dei risultati comparivano dei link verso due pagine di un quotidiano spagnolo, datate 1998, che facevano riferimento ad una vendita di immobili a seguito di un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti nei suoi confronti. Vicenda effettivamente accaduta e riguardante l’utente che però conclusa ormai da anni e dunque irrilevante per i dati segnalati da Google. Di conseguenza il cittadino ha presentato reclamo all’Agenzia spagnola per la tutela dei dati giungendo in queste settimane fino alla Corte europea che dopo aver appurato i fatti, ha ribadito come il motore di ricerca, Google in questo caso, sia il responsabile del trattamento dei dati, e lo è anche nel caso in cui si tratti di dati contenuti in pagine web pubblicate da terzi.

Nel caso in cui – ha affermato la Corte – a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, l’elenco dei risultati mostri link verso pagine web pubblicate da terzi, l’interessato può rivolgersi direttamente al gestore (oppure, se questi non dia seguito alla domanda, alle autorità competenti) per ottenere, in presenza di determinate condizioni, la soppressione di tali link dall’elenco dei risultati.

Tuttavia, poiché la soppressione di link dall'elenco dei risultati potrebbe, a seconda dell'informazione, avere ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di internet (ad es., il ruolo ricoperto da una persona nella vita pubblica potrebbe giustificare un interesse preminente del pubblico ad avere accesso alle informazioni su tale persona), la Corte ha constatato che è necessario ricercare un giusto equilibrio tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona interessata, e cioè il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.

 


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